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Per Aspera ad Veritatem N.17 maggio-agosto 2000
Numero speciale
dedicato all'Unità d'Italia
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Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8.10.1997, n. 352" (stralcio)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

Titolo I
Beni culturali

Capo I
Oggetto della tutela

Sezione I
Tipologia dei beni

Articolo 1
Oggetto della disciplina
1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Articolo 2
Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico,
archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 3
Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Articolo 4
Nuove categorie di beni culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.


Sezione II
Individuazione

Articolo 5
Beni di enti pubblici e privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

(...)

Articolo 15
Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

Articolo 16
Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(...)

Articolo 19
Beni culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.


Articolo 20
Convenzioni internazionali
1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali.

(...)

Capo III
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 54
Beni del demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)
1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Articolo 55
Alienazioni soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)
1. È soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

(...)

Articolo 58
Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;
e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II
Prelazione

Articolo 59
Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 60
Condizioni della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 61
Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

Sezione III
Commercio

Articolo 62
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

(...)


Capo IV
Circolazione in ambito internazionale

Sezione I
Uscita e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65
Divieto di uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972,
n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)
1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9.
2. È comunque vietata l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Articolo 66
Attestato di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.
4. L'attestato di libera circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
6. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.
8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).

(...)


Articolo 68
Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)
1. L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Articolo 69
Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)
1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

Articolo 70
Ingresso nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 71
Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 72
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.


Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Articolo 73
Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Articolo 74
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Articolo 75
Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 73.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 76
Prescrizione dell'azione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e c).

Articolo 77
Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Articolo 78
Pagamento dell'indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 79
Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 80
Azione di restituzione a favore dell'Italia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 81
Destinazione del bene restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 82
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 83
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.

Articolo 84
Accordi con gli alti Stati membri dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.

(...)

Capo VII
Sanzioni

Sezione I
Sanzioni penali

Articolo 118
Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.

Articolo 119
Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 120
Collocazione e rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

Articolo 121
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma l.
2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 è punita a norma dell'articolo 129.

Articolo 122
Violazioni in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.

Articolo 123
Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 124
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 125
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.

Articolo 126
Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

(...)

Sezione II
Sanzioni amministrative

Articolo 130
Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 131
Ordine di reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 132
Danno ai beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

Articolo 133
Violazioni in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 134
Perdita di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 135
Violazioni in atti giuridici
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

Articolo 136
Omessa esibizione di documenti per l'esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

Articolo 137
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

(...)

Articolo 166
Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 -21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".


Allegato A
(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1) .
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria l.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

(*) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229.
Stralcio a cura della Redazione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore